IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta concernenti il conferimento di funzioni alla regione in materia di lavoro; Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 8 del suddetto decreto legislativo che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono individuati, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 che, tra l'altro, conferisce la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale; Sentita la regione autonoma Valle d'Aosta; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentiti i Ministri del lavoro delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Risorse umane 1. E' trasferito alla regione Valle d'Aosta il contingente del 70 per cento delle complessive 41 unita' di personale, di cui all'allegata tabella, appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, presso la direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, nonche' presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura. 2. Il restante contingente del 30 per cento di personale, permane nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato. 3. I contingenti di cui ai commi 1 e 2, possono variare in misura percentuale non superiore al 5 per cento. 4. Al contingente di cui al comma 1, si accede su domanda da parte del personale interessato, da presentare entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.