IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, recante norme
di  attuazione  dello  Statuto  speciale della regione autonoma Valle
d'Aosta  concernenti  il  conferimento  di  funzioni  alla regione in
materia di lavoro;
  Visto,  in particolare, il comma 1 dell'art. 8 del suddetto decreto
legislativo che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  con  il  quale sono individuati, sentita la
regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i
beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla
regione;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001  che,  tra l'altro, conferisce la delega all'esercizio
delle  funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti
l'attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
  Sentita la regione autonoma Valle d'Aosta;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Sentiti   i   Ministri   del   lavoro   delle   politiche  sociali,
dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Risorse umane

  1.  E'  trasferito alla regione Valle d'Aosta il contingente del 70
per   cento   delle  complessive  41  unita'  di  personale,  di  cui
all'allegata  tabella, appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in servizio alla data di entrata in vigore
del  decreto  legislativo 10 aprile 2001, n. 183, presso la direzione
regionale  del  lavoro - settore politiche del lavoro, nonche' presso
le  sezioni  circoscrizionali  per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura.
  2.  Il  restante contingente del 30 per cento di personale, permane
nei  ruoli  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, in
relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato.
  3.  I  contingenti di cui ai commi 1 e 2, possono variare in misura
percentuale non superiore al 5 per cento.
  4.  Al contingente di cui al comma 1, si accede su domanda da parte
del  personale  interessato,  da  presentare  entro  trenta  giorni a
decorrere  da  quello  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.